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Rapporti SIAE

Atto costitutivo Statuto U.N.C.A.L.M. Riconoscimenti Rapporti SIAE

E' ON-LINE L'ARCHIVIO S.I.A.E.

Siamo stati informati che dal 15 settembre 2008 la Siae, Società Italiana Autori ed Editori ha reso accessibile a tutti e quindi reso liberamente consultabile, direttamente sul proprio sito web, alla pagina: http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do?language=it , l'archivio di Opere Musicali italiane e straniere TUTELATE (cioè che pagano i Diritti d'Autore). L'archivio comprende ben 5.400.000 brani e 640.000 compositori, autori del testo ed editori. I dati presenti in archivio costituiscono un'immensa fonte di informazione sulla produzione musicale tutelata, perché si va da Pietro Mascagni a Giacomo Puccini a Giacinto Scelsi a Vasco Rossi, passando per Marco Tutino, George Gershwin, Ennio Morricone, i Beatles, Madonna, ecc. ecc. Insomma tutti gli Autori/Editori amministrati oggi dalla Siae. I criteri di ricerca permettono di individuare i brani in base al titolo, anche incompleto, e ai nominativi degli aventi diritto. Per gli associati Siae, invece, è già stato attivato un servizio, fruibile tramite l'iscrizione al Portale Associati, in cui sono presenti maggiori dettagli e, per quanto riguarda la singola posizione individuale, le quote di proprietà delle opere e i relativi incassi per diritti d'autore. Se ora digitate il link http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do?language=it e vi collegate a questa pagina potete cliccare senza preoccupazione su tutti i tasti attivi della pagina e fare la ricerca dei titoli che vi interessano (anche delle singole arie, oltre che delle opere, oppure dei singoli brani nel caso della musica strumentale).  Se il risultato della ricerca è 0 (zero) significa che il brano ricercato non è amministrato dalla Siae. Se invece compaiono uno o più titoli, quel brano è soggetto al pagamento dei diritti d'autore (ad esempio la Turandot di Puccini risulta tutelata, mentre se ricercate La Traviata di Verdi non la trovate, perché quest'Opera è ormai di pubblico dominio e non paga più i diritti d'autore). Precisiamo infine, se non siete navigatori di Internet, che le informazioni su quelle che sono le musiche amministrate dalla Siae (cioè quelle musiche che pagano il diritto d'autore) oltre che dalla pagina linkata sopra potete recepirle telefonando all'Ispettorato regionale SIAE - Ufficio Autori - della vostra Regione.

COSA PREVEDE L'ACCORDO STIPULATO FRA U.N.C.A.L.M. e S.I.A.E.

QUANDO È OBBLIGATORIO CHIEDERE IL PERMESSO ALLA SIAE? 

Punto 1 - L'accordo SIAE/UNCALM prevede che "Il responsabile del Circolo che intende organizzare una manifestazione deve preventivamente richiedere all'Ufficio periferico della SIAE competente per territorio, il rilascio del Permesso spettacoli e trattenimenti" ... ecc. ecc. Punto 2 - Detto "Permesso spettacoli e trattenimenti" è obbligatorio ogni volta che in un programma siano previsti brani di Autori amministrati dalla SIAE (cioè iscritti a codesta Società Autori.) Al proposito bisogna ben memorizzare che il diritto d'autore rimane valido per 70 anni dalla morte dell'ultimo autore (nel caso di Puccini, ad esempio, sono di pubblico dominio, quindi NON SOGGETTE al diritto d'autore, le arie e i duetti delle opere dove i librettisti erano Illica e Giacosa, mentre sono TUTTORA SOTTO TUTELA il Trittico, La Fanciulla del West e la Turandot, perché non sono ancora trascorsi 70 anni dalla morte dell'ultimo librettista. Pietro Mascagni è tutto tutelato e sono tutelati anche tanti lavori di Giordano, Zandonai, Respighi e altri). Punto 3 - Nel caso di un programma che preveda un certo numero di pezzi e ce ne sia ANCHE SOLO UNO di essi ancora tutelato, la normativa del diritto d'autore implica che il Permesso SIAE diventi obbligatorio. L'Agente SIAE dovrà applicare ai nostri associati le condizioni agevolate previste nell'Accordo SIAE/UNCALM ma... ovviamente si paga. E si paga come se tutti i pezzi fossero tutelati. Attenzione però: questo vale, certamente, per i concerti gratuiti e per i concerti con incassi molto bassi. Ma nell'ipotesi di un concerto a pagamento, con biglietto d'ingresso significativo, la SIAE applica una proporzione nel calcolo del diritto d'autore che tiene conto della percentuale dei brani tutelati rispetto al totale dei brani eseguiti. Punto 4 - Per sapere se una musica o una parte di opera, una romanza da camera, una canzonetta ecc. sono ancora tutelate, può essere utile rivolgersi telefonicamente all'Ispettorato regionale SIAE - Ufficio Autori - della propria Regione dove si possono chiedere le delucidazioni del caso. Punto 5 - Nel caso di richiesta del Permesso SIAE ricordarsi che non deve essere versato da parte dei nostri associati nessun deposito cauzionale, neanche se si esegue repertorio tutto tutelato, e che sul modulo, rilasciatoci dall'Agente, la riga "GARANZIA: deposito euro ..." deve essere lasciata in bianco, mentre la successiva riga "Garanzia collettiva associazione di categoria" deve riportare la dicitura UNCALM affinché siano legittimate tutte le agevolazioni previste nell'Accordo

NON È INVECE OBBLIGATORIO IL PERMESSO SIAE QUANDO: 

Punto 6 - Non si paga la SIAE quando non serve il predetto "Permesso spettacoli e trattenimenti" e questo è il caso di un programma che preveda tutti brani del repertorio diventato di PUBBLICO DOMINIO o di un programma misto con anche brani di AUTORE VIVENTE CHE NON SIA AMMINISTRATO (cioè l'Autore vivente non è iscritto alla SIAE). Punto 7 - In questo caso l'Accordo SIAE/UNCALM prevede che il Presidente del Circolo o chi ha la delega per le pratiche SIAE informi l'Agenzia competente per territorio con una formale dichiarazione preventiva di autocertificazione ("Per i repertori dichiarati di pubblico dominio o non rientranti nelle opere amministrate dalla SIAE l'organizzatore dovrà presentare autodichiarazione in fede attestante la non tutelabilità del repertorio" - cfr. Sezione seconda, Articolo 2 dell'Accordo). Punto 8 - Nel caso di un programma che contenga brani di Autore vivente non amministrato occorre però allegare all'autocertificazione del Presidente anche la dichiarazione liberatoria dell'Autore stesso.
FAC-SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE Numero 1:  Spett.le SIAE Agenzia di ... via ... località ... provincia ... OGGETTO: Autodichiarazione in fede per la manifestazione di cui all'allegato programma (cfr. Accordo SIAE/UNCALM, Sezione seconda, Articolo 2) Il sottoscritto ... legale rappresentante del Circolo ... dichiara sotto la propria responsabilità che il repertorio eseguito nella manifestazione di cui all'oggetto è tutto di pubblico dominio, quindi non rientrante nelle opere amministrate dalla SIAE. Si allega programma dettagliato della manifestazione. Distinti saluti (firma).
FAC-SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE Numero 2: Spett.le SIAE Agenzia di ... via ... località ... provincia ... OGGETTO: Autodichiarazione in fede per la manifestazione di cui all'allegato programma (cfr. Accordo SIAE/UNCALM, Sezione seconda, Articolo 2) Il sottoscritto ... legale rappresentante del Circolo ... dichiara sotto la propria responsabilità che il repertorio eseguito nella manifestazione di cui all'oggetto è in parte di pubblico dominio e in parte di Autore non iscritto a codesta Società Autori, quindi non rientrante nelle opere amministrate dalla SIAE. Si allegano: 1. Il programma dettagliato della manifestazione; 2. La dichiarazione liberatoria dell'Autore. Distinti saluti (firma).
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